LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2
MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997
Art. 6
Sperimentazione del sistema di telelavoro
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può avviare forme di sperimentazione di telelavoro, disciplinandone le modalità di attuazione con apposita direttiva.