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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 9
Concorsi unici
1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonchè, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.

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