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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Titolo II
SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 6
Sperimentazione del sistema di telelavoro
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può avviare forme di sperimentazione di telelavoro, disciplinandone le modalità di attuazione con apposita direttiva.
Art. 7
Contratti a tempo determinato
1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonchè, i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonchè le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.
Art. 8
Comandi
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza possono disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.
2. Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta:
a) dalla Regione Emilia-Romagna;
b) da enti o aziende regionali;
c) da società partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b).
3. E' altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le società di cui al comma 2.
4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti regionali.
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 Sito esterno, può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate.
Art. 9
Concorsi unici
1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonchè, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.
Art. 10
Istituzione di una banca dati
1. Al fine di favorire la mobilità, anche mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, dei dipendenti fra le pubbliche amministrazioni per la copertura delle posizioni dirigenziali è istituita presso la Regione una banca dati con i nominativi dei funzionarie dirigenti che ne facciano richiesta.
2. Le procedure per l'attivazione e il funzionamento della banca dati prevista al comma 1 sono disciplinate con regolamento regionale.
Art. 11
Servizio di mensa
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di fruizione e adeguamento del servizio di mensa, in relazione all'articolazione dell'orario pomeridiano, definito per rispondere alle esigenze organizzative dell'ente.
Art. 12
Rimborso spese per servizi fuori sede
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza disciplina i casi in cui è riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese per servizi effettuati al di fuori della sede d'ufficio che non danno diritto al trattamento di missione.
Art. 13
Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994 n. 31
1.
Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31 le parole "dall'irrogazione" sono sostituite dalle parole
"dall'avvenuta conoscenza dell'irrogazione".
3. Al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 31 del 1994 sono soppresse le parole "Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'Amministrazione.".
4.
All'art. 12 della L.R. n. 31 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"4bis. Gli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, possono avvalersi del Collegio arbitrale di cui al presente articolo previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna. In tal caso i rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria costituita nell'ente di appartenenza del lavoratore ovvero, in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali secondo le modalità indicate dall'organo dell'ente dotato di potere regolamentare.".
Art. 14
1.
Il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 è sostituito dai seguenti:
"4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
4bis. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 è reso disponibile, per la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati."
2. Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono soppresse le parole "sia di diritto pubblico sia di diritto privato".
3.
Il comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 è sostituito dal seguente:
"4. Il trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonchè in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.".
Art. 15
1. Nel comma secondo dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44 le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "L'Ufficio di Presidenza.".
2.
Il primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 sono sostituiti dai seguenti:
"L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture speciali:
a) segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;
b) segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
c) segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
d) segreterie dei Gruppi consiliari.
La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture organizzative speciali:
a) Gabinetto e segreteria particolare del Presidente della Giunta;
b) segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori."
3.
Il terzo comma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:
"I gruppi di lavoro sono costituiti con atto del competente direttore generale ovvero con atto congiunto di più direttori nel caso di gruppo che coinvolga più direzioni generali.".

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