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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto allo studio universitario
1. Con la fissazione della prima dotazione organica delle Aziende per il diritto allo studio universitario, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, sono avviate da parte delle Aziende le procedure selettive di cui all'art. 3 riservate al personale in servizio presso di esse. La Giunta regionale può autorizzare l'elevazione, nei limiti del dieci per cento, della percentuale prevista nel suddetto art. 3 qualora nel processo di riorganizzazione ricorrano condizioni particolari di riqualificazione professionale.
2. La facoltà di richiedere di permanere nell'organico regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 19 ottobre 1990 n. 46, resta sospesa sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento delle Aziende per il diritto allo studio.
Art. 17
Norma transitoria per i direttori generali
1. Le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992 n. 41, come modificato dall'art. 14, si applicano, previa loro richiesta e con effetto dalla data di stipulazione del contratto di direttore generale, ai dirigenti regionali cui tale incarico è stato conferito prima dell'entrata in vigore della presente legge. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Avvio delle procedure concorsuali
1. L'avvio, per ciascuna qualifica funzionale, dei processi selettivi di cui all'art. 3 avviene contestualmente all'indizione del concorso pubblico per la medesima qualifica.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, definisce le modalità di integrazione delle procedure concorsuali e di selezione, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione e le risorse finanziarie impegnate.
Art. 19
Tempestività ed economicità degli interventi
1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.
Art. 20
Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici
1. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:
a) previsione di un compenso base da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
b) previsione di un compenso a candidato correlato:
1) alla qualifica dei posti messi a concorso;
2) al numero dei candidati esaminati;
3) alla complessità della procedura concorsuale.
2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.
3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.
4. I compensi spettanti ai componenti le commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario.
5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati annualmente all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo.
6. Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella città dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.
Art. 21
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 21 gennaio 1982 n. 3;
b) 11 dicembre 1986 n. 44;
c) 3 maggio 1988 n. 15;
d) 6 giugno 1989 n. 20;
e) 16 novembre 1989 n. 41;
f) 23 aprile 1992 n. 22;
g) 5 gennaio 1993 n. 2.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) artt. 17, 28, 30, 31 e 32 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 27;
b) artt. 1, 2, 4, 5 commi 1 e 3, 9, 11 commi da 1 a 12, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 comma 1, lettere da a) a e) e lettera i), 30, 31, 32, 40, 44, 45, 46, 49 e 52 della L.R. 28 ottobre 1987 n. 30;
d) artt. 1, 4, 8 e 11 della L.R. 13 maggio 1989 n. 13;
e) artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41 commi 1, 2 e 3, 42, 44, 45, 46 e 47 della L.R. 27 aprile 1990 n. 37;
f) artt. 8, 9, 10, 13, 14, 17 comma 2, e 19 comma 3 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.
3. La L.R. 21 gennaio 1982 n. 3 si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 11.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi stanziati al Capitolo 4080 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1996 e successivi.

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