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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - MISURE STRAORDINARIE DI FLESSIBILIZZAZIONE
Espandere area tit2 Titolo II - SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE
Espandere area tit3 Titolo III - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
MISURE STRAORDINARIE DI FLESSIBILIZZAZIONE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del processo di revisione organizzativa, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 Sito esterno.
2. Le misure previste dal presente titolo sono applicabili sino al 31 dicembre 1998.
3. Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari.
Art. 2
Valorizzazione professionale
1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione, nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale a favore del personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la L.R. 4 agosto 1994 n. 31 e della valorizzazione professionale dei dipendenti.
2. La percentuale di personale in servizio in ciascuna qualifica al quale è attribuibile il premio per la qualità della prestazione individuale previsto dall'art. 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è elevata al quaranta per cento.
3. L'importo dell'indennità di area direttiva prevista dall'art.35 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è elevato, nel valore massimo e con riferimento ad entrambe le qualifiche destinatarie di essa, a lire tre milioni e cinquecentomila.
4. Le norme del presente articolo entrano in vigore dall'1 gennaio 1997.
Art. 3
Processi selettivi
1. Per la copertura di una percentuale di posti vacanti degli organici regionali delle qualifiche non dirigenziali per le quali sia previsto l'accesso mediante concorso, la Regione definisce un piano di corsi-concorso finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce la suddetta percentuale che comunque non può essere superiore al cinquanta per cento di detti posti.
2. E' ammesso ai corsi-concorso di cui al comma 1 un numero di candidati non superiore a due volte il numero dei posti da coprire.
3. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro i quali sono in possesso di entrambe le seguenti condizioni:
a) essere dipendenti di ruolo appartenenti alle due qualifiche immediatamente inferiori a quella del posto messo a selezione da almeno 2 anni ovvero prestare servizio, nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto messo a selezione, da almeno 3 anni presso l'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato;
b) aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ovvero quello di grado immediatamente inferiore e un' anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso pubbliche amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione.
4. Ai fini della partecipazione ai corsi-concorso per l'VIII qualifica funzionale, qualora le funzioni connesse al posto messo a selezione comportino, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifica abilitazione, è comunque richiesto il possesso del diploma di laurea e di detta abilitazione professionale.
5. L'anzianità di servizio richiesta dalla lettera b) non può essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 3.
6. Nei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti non coperti tramite i processi selettivi di cui al presente articolo non si applica la riserva per il personale interno.
7. Ai fini della validità dei processi selettivi di cui al presente articolo le graduatorie devono essere approvate entro il 31 dicembre 1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.
8. Entro la data del 31 dicembre 1998 i processi selettivi sono attivati non più di una volta per ogni qualifica e profilo professionale.
9. Ai processi selettivi di cui al presente articolo possono partecipare in via eccezionale anche coloro che prestano servizio, nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto messo a selezione, da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della legge, presso l'amministrazione regionale, con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale e che sono in possesso della condizione di cui alla lettera b) del comma 3. L'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al processo selettivo non può essere fatta valere ai sensi della lettera b) del comma 3.
10. Per la copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non avviene tramite concorso si procede ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 Sito esterno, previa effettuazione di una prova pratica di selezione fra i dipendenti. I candidati esterni sono selezionati per i posti non coperti con detta prova pratica e ad essi si applicano i medesimi sistemi e criteri di selezione utilizzati per i dipendenti.
Art. 4
Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine
1. Gli incarichi di attribuzione temporanea di mansioni superiori, previsti dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni, possono essere conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito dei rispettivi organici, anche al medesimo dipendente, per un periodo superiore a tre mesi. Detti incarichi perdono comunque efficacia alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso o del processo selettivo per la copertura dei relativi posti vacanti.
2. Nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro la Regione, ove sussistano esigenze organizzative che necessitano lo svolgimento continuativo di specifiche funzioni, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi. Detti contratti sono comunque risolti alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura dei relativi posti vacanti ovvero al 31 dicembre 1998.
Art. 5
Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale
1. Al fine dell'ulteriore razionalizzazione della struttura dirigenziale i posti della dotazione organica dei dirigenti sono soppressi entro la data del 31 dicembre 1998, con provvedimento della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, almeno nella misura del dieci per cento, fatto salvo un numero di posti necessario per consentire ai dirigenti dei ruoli ad esaurimento di essere inseriti nella dotazione organica con conseguente soppressione di tali ruoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, qualora non sia stato soppresso un numero di posti idoneo a consentire un'adeguata razionalizzazione della struttura dirigenziale entro il 31 dicembre 1998 definisce le procedure per addivenire alla ulteriore soppressione di posti.
Titolo II
SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 6
Sperimentazione del sistema di telelavoro
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può avviare forme di sperimentazione di telelavoro, disciplinandone le modalità di attuazione con apposita direttiva.
Art. 7
Contratti a tempo determinato
1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonchè, i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonchè le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.
Art. 8
Comandi
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza possono disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.
2. Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta:
a) dalla Regione Emilia-Romagna;
b) da enti o aziende regionali;
c) da società partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b).
3. E' altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le società di cui al comma 2.
4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti regionali.
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 Sito esterno, può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate.
Art. 9
Concorsi unici
1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonchè, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.
Art. 10
Istituzione di una banca dati
1. Al fine di favorire la mobilità, anche mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, dei dipendenti fra le pubbliche amministrazioni per la copertura delle posizioni dirigenziali è istituita presso la Regione una banca dati con i nominativi dei funzionarie dirigenti che ne facciano richiesta.
2. Le procedure per l'attivazione e il funzionamento della banca dati prevista al comma 1 sono disciplinate con regolamento regionale.
Art. 11
Servizio di mensa
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di fruizione e adeguamento del servizio di mensa, in relazione all'articolazione dell'orario pomeridiano, definito per rispondere alle esigenze organizzative dell'ente.
Art. 12
Rimborso spese per servizi fuori sede
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza disciplina i casi in cui è riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese per servizi effettuati al di fuori della sede d'ufficio che non danno diritto al trattamento di missione.
Art. 13
Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994 n. 31
1.
Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31 le parole "dall'irrogazione" sono sostituite dalle parole
"dall'avvenuta conoscenza dell'irrogazione".
3. Al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 31 del 1994 sono soppresse le parole "Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'Amministrazione.".
4.
All'art. 12 della L.R. n. 31 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"4bis. Gli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, possono avvalersi del Collegio arbitrale di cui al presente articolo previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna. In tal caso i rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria costituita nell'ente di appartenenza del lavoratore ovvero, in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali secondo le modalità indicate dall'organo dell'ente dotato di potere regolamentare.".
Art. 14
1.
Il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 è sostituito dai seguenti:
"4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
4bis. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 è reso disponibile, per la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati."
2. Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono soppresse le parole "sia di diritto pubblico sia di diritto privato".
3.
Il comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 è sostituito dal seguente:
"4. Il trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonchè in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.".
Art. 15
1. Nel comma secondo dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44 le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "L'Ufficio di Presidenza.".
2.
Il primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 sono sostituiti dai seguenti:
"L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture speciali:
a) segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;
b) segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
c) segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
d) segreterie dei Gruppi consiliari.
La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture organizzative speciali:
a) Gabinetto e segreteria particolare del Presidente della Giunta;
b) segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori."
3.
Il terzo comma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:
"I gruppi di lavoro sono costituiti con atto del competente direttore generale ovvero con atto congiunto di più direttori nel caso di gruppo che coinvolga più direzioni generali.".
Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto allo studio universitario
1. Con la fissazione della prima dotazione organica delle Aziende per il diritto allo studio universitario, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, sono avviate da parte delle Aziende le procedure selettive di cui all'art. 3 riservate al personale in servizio presso di esse. La Giunta regionale può autorizzare l'elevazione, nei limiti del dieci per cento, della percentuale prevista nel suddetto art. 3 qualora nel processo di riorganizzazione ricorrano condizioni particolari di riqualificazione professionale.
2. La facoltà di richiedere di permanere nell'organico regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 19 ottobre 1990 n. 46, resta sospesa sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento delle Aziende per il diritto allo studio.
Art. 17
Norma transitoria per i direttori generali
1. Le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992 n. 41, come modificato dall'art. 14, si applicano, previa loro richiesta e con effetto dalla data di stipulazione del contratto di direttore generale, ai dirigenti regionali cui tale incarico è stato conferito prima dell'entrata in vigore della presente legge. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Avvio delle procedure concorsuali
1. L'avvio, per ciascuna qualifica funzionale, dei processi selettivi di cui all'art. 3 avviene contestualmente all'indizione del concorso pubblico per la medesima qualifica.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, definisce le modalità di integrazione delle procedure concorsuali e di selezione, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione e le risorse finanziarie impegnate.
Art. 19
Tempestività ed economicità degli interventi
1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.
Art. 20
Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici
1. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:
a) previsione di un compenso base da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
b) previsione di un compenso a candidato correlato:
1) alla qualifica dei posti messi a concorso;
2) al numero dei candidati esaminati;
3) alla complessità della procedura concorsuale.
2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.
3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.
4. I compensi spettanti ai componenti le commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario.
5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati annualmente all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo.
6. Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella città dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.
Art. 21
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 21 gennaio 1982 n. 3;
b) 11 dicembre 1986 n. 44;
c) 3 maggio 1988 n. 15;
d) 6 giugno 1989 n. 20;
e) 16 novembre 1989 n. 41;
f) 23 aprile 1992 n. 22;
g) 5 gennaio 1993 n. 2.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) artt. 17, 28, 30, 31 e 32 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 27;
b) artt. 1, 2, 4, 5 commi 1 e 3, 9, 11 commi da 1 a 12, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 comma 1, lettere da a) a e) e lettera i), 30, 31, 32, 40, 44, 45, 46, 49 e 52 della L.R. 28 ottobre 1987 n. 30;
d) artt. 1, 4, 8 e 11 della L.R. 13 maggio 1989 n. 13;
e) artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41 commi 1, 2 e 3, 42, 44, 45, 46 e 47 della L.R. 27 aprile 1990 n. 37;
f) artt. 8, 9, 10, 13, 14, 17 comma 2, e 19 comma 3 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.
3. La L.R. 21 gennaio 1982 n. 3 si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 11.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi stanziati al Capitolo 4080 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1996 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 gennaio 1997 ANTONIO LA FORGIA

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