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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

Art. 19
Tempestività ed economicità degli interventi
1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.

Note del Redattore:

Si veda la deliberazione della Giunta regionale n. 960

del 22 giugno 1998.

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