Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

Art. 7
Contratti a tempo determinato
1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonchè i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonchè le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.

Note del Redattore:

Si veda la deliberazione della Giunta regionale n. 960

del 22 giugno 1998.

Espandi Indice