LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2
MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE
Art. 9
Concorsi unici
1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonchè, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia- Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.