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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

Art. 9
Concorsi unici
1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonchè, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia- Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Si veda la deliberazione della Giunta regionale n. 960

del 22 giugno 1998.

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