LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2
MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE
Titolo II
SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 6
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
Sperimentazione del sistema di telelavoro
abrogato
Art. 7
Contratti a tempo determinato
1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonchè i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonchè le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.
Art. 8
(modificato comma 1 da art. 237 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Comandi
1. La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.
2.
Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta:
a) dalla Regione Emilia-Romagna;
b) da enti o aziende regionali;
c) da società partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b).
3.
E' altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le società di cui al comma 2.
4.
La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti regionali.
5.
Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 , può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate.
Art. 9
Concorsi unici
1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonchè, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia- Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.
Art. 10
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
Istituzione di una banca dati
abrogato
Art. 11
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
Servizio di mensa
abrogato
Art. 12
Rimborso spese per servizi fuori sede
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza disciplina i casi in cui è riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese per servizi effettuati al di fuori della sede d'ufficio che non danno diritto al trattamento di missione.
Art. 13
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994 n. 31
abrogato
Art. 14
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
Modifiche alla L.R. 19 novembre 1992 n. 41
abrogato
Art. 15
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
Modifiche alla L.R. 18 agosto 1984 n. 44
abrogato