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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

Art. 9
Concorsi unici
1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonché, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia-Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.

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