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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - MISURE STRAORDINARIE DI FLESSIBILIZZAZIONE
Espandere area tit2 Titolo II - SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE
Chiudere area tit3 Titolo III - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16 - Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto allo studio universitario
Art. 17 - Norma transitoria per i direttori generali
Art. 18 - Avvio delle procedure concorsuali
Art. 19 - Tempestività ed economicità degli interventi
Art. 20 - Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici
Art. 21 - Abrogazioni
Art. 22 - Norma finanziaria
Titolo I
MISURE STRAORDINARIE DI FLESSIBILIZZAZIONE
Finalità e ambito di applicazione
abrogato
Valorizzazione professionale
abrogato
Processi selettivi
abrogato
Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine
abrogato
Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale
abrogato
Titolo II
SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 6
Sperimentazione del sistema di telelavoro
abrogato
Art. 6 bis

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 4 luglio 2007 n. 9)

Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.
Art. 7
Contratti a tempo determinato
1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonché i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonché le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.
Art. 8

(modificato comma 1 da art. 237 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;

integrato comma 5 da art. 38 L.R. 22 dicembre 2003 n. 28)

Comandi
1. La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.
2. Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta:
a) dalla Regione Emilia-Romagna;
b) da enti o aziende regionali;
c) da società partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b).
3. È altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le società di cui al comma 2.
4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti regionali.
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 Sito esterno, può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate. Per il perseguimento dei fini istituzionali l'amministrazione regionale può altresì richiedere il comando, per un tempo determinato, di personale da soggetti privati che siano incaricati della gestione nella regione di servizi di interesse generale nel rispetto di criteri definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa convenzione nella quale siano esplicitati i progetti di interesse specifico dell'amministrazione.
Art. 9
Concorsi unici
1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonché, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia-Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.
Istituzione di una banca dati
abrogato
Servizio di mensa
abrogato
Art. 12
Rimborso spese per servizi fuori sede
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza disciplina i casi in cui è riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese per servizi effettuati al di fuori della sede d'ufficio che non danno diritto al trattamento di missione.
abrogato
abrogato
abrogato
Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto allo studio universitario
abrogato
Norma transitoria per i direttori generali
abrogato
Avvio delle procedure concorsuali
abrogato
Art. 19
Tempestività ed economicità degli interventi
1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.
Art. 20
Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici
1. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:
a) previsione di un compenso base da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
b) previsione di un compenso a candidato correlato:
1) alla qualifica dei posti messi a concorso;
2) al numero dei candidati esaminati;
3) alla complessità della procedura concorsuale.
2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.
3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.
4. I compensi spettanti ai componenti le commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario.
5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati annualmente all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo.
6. Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella città dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.
Art. 21
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) artt. 17, 28, 30, 31 e 32 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 27;
b) artt. 1, 2, 4, 5 commi 1 e 3, 9, 11 commi da 1 a 12, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 comma 1, lettere da a) a e) e lettera i), 30, 31, 32, 40, 44, 45, 46, 49 e 52 della L.R. 28 ottobre 1987 n. 30;
d) artt. 1, 4, 8 e 11 della L.R. 13 maggio 1989 n. 13;
e) artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41 commi 1, 2 e 3, 42, 44, 45, 46 e 47 della L.R. 27 aprile 1990 n. 37;
f) artt. 8, 9, 10, 13, 14, 17 comma 2, e 19 comma 3 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.
3. La L.R. 21 gennaio 1982 n. 3 si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 11.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi stanziati al Capitolo 4080 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1996 e successivi.

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