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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

Art. 6 bis

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 4 luglio 2007 n. 9)

Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.
1.

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