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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

Art. 7
Contratti a tempo determinato
1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonché i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonché le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.

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