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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 3

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

Art. 4
Beni mobili
1. Entro novanta giorni dall'insediamento dei Consigli di Amministrazione, con apposito atto di ricognizione, questi procedono, di comune accordo, alla ripartizione dei beni mobili e di tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le giacenze di cassa.
2. La ripartizione di cui al comma 1, è effettuata in misura direttamente proporzionale alla consistenza dei rispettivi patrimoni abitativi E.R.P.
3. Qualora l'accordo non venga raggiunto, provvede la Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

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