LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 3
ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997
Art. 5
Situazioni contabili
1. Entro centoventi giorni dall'insediamento dei Consigli di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Forlì-Cesena trasmette al Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Rimini le situazioni contabili attive e passive di tutti gli immobili di cui all'art. 3, nonchè la situazione aggiornata della gestione speciale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 , e la situazione della gestione dei fondi ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , sia contabile che di attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria relative agli immobili devoluti allo I.A.C.P. di Rimini.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Forlì-Cesena trasmette al Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Rimini la situazione contabile relativa alla gestione dei fondi derivanti dalle alienazioni degli alloggi, ai sensi dell'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e della legge 24 dicembre 1993, n. 560 .