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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 3

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

Art. 6
Personale
1. Entro novanta giorni dalla loro costituzione, i Consigli di Amministrazione dello I.A.C.P. di Forlì- Cesena e dello I.A.C.P. di Rimini propongono all'approvazione della Giunta regionale la definizione della prima pianta organica dei rispettivi Istituti, tenuto conto di quanto disposto all'art. 7.
2. Le piante organiche sono definite in base all'entità del patrimonio attribuito, alle entrate previste, all'organizzazione funzionale di cui all'art. 7 con l'obiettivo di mantenere i costi degli I.A.C.P. di Forlì-Cesena e di Rimini in linea con i valori riscontrabili presso gli altri I.A.C.P. della Regione in un quadro di effettiva economicità di gestione.
3. In sede di prima attivazione, alla copertura della pianta organica dello I.A.C.P. di Rimini si provvede:
a) con il personale operante presso l'attuale Ufficio decentrato di Rimini dello I.A.C.P. di Forlì;
b) con il personale alle dipendenze dello I.A.C.P. di Forlì-Cesena che opti per il trasferimento presso lo I.A.C.P. di Rimini;
c) tramite mobilità da altri enti pubblici, secondo la normativa vigente in materia.

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