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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 3

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

Art. 7
Organizzazione funzionale
1. In via transitoria, al fine di poter procedere rapidamente all'attivazione e funzionamento dello I.A.C.P. di Rimini e di mantenere un controllo dei costi di gestione, viene stipulata, per una durata massima di due anni, una apposita convenzione onerosa fra gli I.A.C.P. di Forlì-Cesena e di Rimini per l'esercizio di funzioni di carattere precipuamente tecnico-costruttivo, legale, amministrativo, contabile ed informatico.
2. Entro la scadenza della convenzione di cui al comma 1, gli I.A.C.P. di Forlì-Cesena e di Rimini, verificata l'applicazione ed il funzionamento della convenzione suddetta, individuano le strutture organizzative che possano essere costituite stabilmente in forma associata, regolandone le modalità di funzionamento ed i costi.

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