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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 3

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dello Statuto dello I.A.C.P. di Rimini, l'Istituto medesimo è retto dallo Statuto dello I.A.C.P. di Forlì.
2. Fino alla costituzione degli organi di cui all'art.2, restano in vigore gli organi dello I.A.C.P. di Forlì.

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