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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 5

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL CONSIGLIO A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

Art. 2
Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore
1. Ai fini della presente normativa:
a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale e culturale;
b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento del Consiglio regionale, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.
2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività, accordando il patrocinio del Consiglio regionale e aderendo eventualmente, a nome del Consiglio regionale, ai relativi comitati d'onore.
3. Il patrocinio o la partecipazione del Consiglio regionale a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente del Consiglio regionale.
4. La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio del Consiglio. Possono tuttavia comportare:
a) la concessione, a carico del bilancio del Consiglio, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;
b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio regionale;
c) la concessione, in casi del tutto eccezionali e di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. L'eccezionalità del caso e la rilevanza dell'iniziativa sono illustrate e motivate nella deliberazione di cui al comma 6. Devono comunque essere rispettati i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1.
5. Il Presidente del Consiglio accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio del Consiglio regionale, o aderisce a nome del Consiglio regionale a comitati d'onore . Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).
6. L'Ufficio di Presidenza delibera, su proposta del Presidente, sulle concessioni dei sostegni e dei contributi di cui al comma 4, lettere b) e c).

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