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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 5

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL CONSIGLIO A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

Art. 3
Adesione a comitati, associazioni, soggetti aventi personalità giuridica
1. L'adesione o la partecipazione del Consiglio regionale a comitati, associazioni, soggetti aventi personalità giuridica ed organismi affini è regolata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 3.
2. L'Ufficio di Presidenza formula le proposte al Consiglio per l'adesione a comitati, associazioni, soggetti aventi personalità giuridica, ecc., con propria deliberazione motivata.
3. È deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza, nell'interesse di strutture organizzative del Consiglio che la richiedano motivatamente e per le quali risulti opportuna, l'adesione ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attività di studio, documentazione o ricerca in settori collegati alle attività istituzionali del Consiglio.

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