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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 5

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL CONSIGLIO A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

Art. 4
Informazioni al Consiglio regionale
1. L'Ufficio di Presidenza trasmette annualmente al Consiglio regionale, in allegato al rendiconto:
a) l'elenco delle iniziative, manifestazioni, ecc. cui è stato concesso il patrocinio del Consiglio regionale, o ai cui comitati d'onore il Consiglio regionale ha aderito;
b) l'elenco delle iniziative cui sono stati assegnati i premi o sostegni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c);
c) l'elenco delle associazioni, comitati e soggetti aventi personalità giuridica di carattere associativo cui il Consiglio regionale ha aderito, corredato da una sintesi dell'attività svolta da ciascuno di tali soggetti, dalla indicazione dell'ammontare delle eventuali quote associative, dall'indicazione e dalla motivazione di eventuali proposte di recesso;
d) l'elenco degli enti, associazioni od istituzioni cui abbia deliberato di aderire a norma dell'articolo 3, comma 3.

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