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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 5

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL CONSIGLIO A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

INDICE

Art. 1 - Criteri e modalità per le spese di rappresentanza
Art. 2 - Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore
Art. 3 - Adesione a comitati, associazioni, soggetti aventi personalità giuridica
Art. 4 - Informazioni al Consiglio regionale
Art. 5 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Criteri e modalità per le spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza devono:
a) riguardare forme di ospitalità ed atti di cortesia, a contenuto e con valore prevalentemente simbolico, che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività;
b) rispondere ad effettive esigenze del Consiglio regionale di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, e risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;
c) essere dirette a raggiungere finalità all'esterno del Consiglio;
d) essere effettuate in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività del Consiglio;
e) essere prive di intenti e di connotazione di mera liberalità non giustificata dai fini istituzionali del Consiglio regionale.
2. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente del Consiglio. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti del Consiglio, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni consiliari. Può altresì essere delegata ai singoli Consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.
Art. 2
Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore
1. Ai fini della presente normativa:
a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale e culturale;
b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento del Consiglio regionale, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.
2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività, accordando il patrocinio del Consiglio regionale e aderendo eventualmente, a nome del Consiglio regionale, ai relativi comitati d'onore.
3. Il patrocinio o la partecipazione del Consiglio regionale a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente del Consiglio regionale.
4. La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio del Consiglio. Possono tuttavia comportare:
a) la concessione, a carico del bilancio del Consiglio, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;
b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio regionale;
c) la concessione, in casi del tutto eccezionali e di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. L'eccezionalità del caso e la rilevanza dell'iniziativa sono illustrate e motivate nella deliberazione di cui al comma 6. Devono comunque essere rispettati i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1.
5. Il Presidente del Consiglio accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio del Consiglio regionale, o aderisce a nome del Consiglio regionale a comitati d'onore . Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).
6. L'Ufficio di Presidenza delibera, su proposta del Presidente, sulle concessioni dei sostegni e dei contributi di cui al comma 4, lettere b) e c).
Art. 3
Adesione a comitati, associazioni, soggetti aventi personalità giuridica
1. L'adesione o la partecipazione del Consiglio regionale a comitati, associazioni, soggetti aventi personalità giuridica ed organismi affini è regolata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 3.
2. L'Ufficio di Presidenza formula le proposte al Consiglio per l'adesione a comitati, associazioni, soggetti aventi personalità giuridica, ecc., con propria deliberazione motivata.
3. È deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza, nell'interesse di strutture organizzative del Consiglio che la richiedano motivatamente e per le quali risulti opportuna, l'adesione ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attività di studio, documentazione o ricerca in settori collegati alle attività istituzionali del Consiglio.
Art. 4
Informazioni al Consiglio regionale
1. L'Ufficio di Presidenza trasmette annualmente al Consiglio regionale, in allegato al rendiconto:
a) l'elenco delle iniziative, manifestazioni, ecc. cui è stato concesso il patrocinio del Consiglio regionale, o ai cui comitati d'onore il Consiglio regionale ha aderito;
b) l'elenco delle iniziative cui sono stati assegnati i premi o sostegni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c);
c) l'elenco delle associazioni, comitati e soggetti aventi personalità giuridica di carattere associativo cui il Consiglio regionale ha aderito, corredato da una sintesi dell'attività svolta da ciascuno di tali soggetti, dalla indicazione dell'ammontare delle eventuali quote associative, dall'indicazione e dalla motivazione di eventuali proposte di recesso;
d) l'elenco degli enti, associazioni od istituzioni cui abbia deliberato di aderire a norma dell'articolo 3, comma 3.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa annualmente autorizzati nel capitolo 00150 "Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio", a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale saràpubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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