LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2
MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del processo di revisione organizzativa, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 .
2. Le misure previste dal presente titolo sono applicabili sino al 31 dicembre 1998.
3. Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari.