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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 6

MODIFICA DELLA L.R. 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 22 marzo 1997

Art. 1
1.
All'art. 9 della L.R. 4 febbraio 1994 n. 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente nuovo comma:
"2 bis. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati, alle stesse condizioni e per la medesima durata, alle cooperative sociali iscritte nella sez. B del corrispondente Albo regionale, che mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio. ".

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