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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 6

MODIFICA DELLA L.R. 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 22 marzo 1997

Art. 3
1.
Il comma 5 dell'art. 11 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 è così sostituito:
"5. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 10 nonchè lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. ".

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