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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 29 aprile 1997

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Lire 33.914.056.608.164 in termini di competenza ed in Lire 34.878.862.644.741 in termini di cassa.
Art. 2
1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1997.
Art. 3
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in Lire 33.914.056.608.164 in termini di competenza ed in Lire 34.878.739.795.538 in termini di cassa.
Art. 4
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 57 e 58 della legge regionale di contabilità.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.
Art. 5
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge.
Art. 6
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Cap. 85100 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 1997 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in Lire 500.000.000.000.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Cap. 85300 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione di Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Art. 8
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 6, nonchè a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma 1 precedente, iscritto in bilancio al Capitolo 85200, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 9
1. A norma del comma primo dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1997 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti comunitari.
Art. 10
1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui al successivo art. 13.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38 comma quinto della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.
Art. 11
1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa, 02720 e 02721, 02725 e 02726, 02730 e 02731, 04480 e 04485, 10615 e 10616, 18007 e 18014, 18010 e 18011, 18168 e 18169, 18172 e 18173, 20078 e 20079, 20080 e 20081, 22150 e 22151, 25673 e 25674, 43100 e 43105, 43110 e 43115, 43229 e 43230, 68232 e 68234, 68236 e 68238, 68270 e 68271, 72640 e 72641, 75120 e 75121, 75160 e 75161, 75210 e 75211, 75213 e 75214, 75300 e 75301, 75400 e 75402, 75404 e 75406, 75408 e 75410, 78100 e 78101, 78595 e 78596 ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di 2^ grado-Acquisto di beni e servizi, trasferimenti- è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto dell'art. 39, comma primo della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 12
1. A norma dell'art. 38, comma quarto della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91050, 91053, 91055, 91057, 91060, 91070, 91090, 91118, 91120, 91132, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312, 91316, 91400, 91410 in corrispondenza con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 13
1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui capitoli di spesa nn. 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, 86600, 86610, 86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui all'art. 26, comma terzo della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 della predetta legge.
2. Gli elenchi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.
Art. 14
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1997 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalitÓ di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 15
1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Lire 20.000.
Art. 16
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1997 entro i limiti di cui al comma quarto dell'articolo 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia- Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Lire 485.100.000.000.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 1997 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Lire 316.000.000.000 già autorizzati dall'art. 15 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10 come modificato dall'art. 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 36, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1996. Tale rinnovo di autorizzazione fa riferimento, per quanto concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla dimostrazione di cui alle tabelle M ed M1, allegate alla presente legge.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 10% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.
5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 102.335.474.065 a partire dall'esercizio finanziario 1998 e fino all'esercizio finanziario 2012.
8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1998.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 17
1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 1996 per l'ammontare di Lire 1.248.766.637.018.
Art. 18
1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 19
1. A norma dell'art. 25, comma terzo della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, le Sezioni Dipartimentali di spesa sono disposte nel seguente ordine:
Sezione 1 - Servizi degli Organi Istituzionali
Sezione 2 - Dipartimento I-Bilancio e Programmazione
Sezione 3 - Dipartimento II-Attività Produttive
Sezione 4 - Dipartimento III-Servizi del Territorio
Sezione 5 - Dipartimento IV-Sicurezza Sociale
Sezione 6 - Dipartimento V-Cultura, Scuola, Formazione Professionale e Tempo Libero
Sezione 7 - Oneri non ripartibili.
Art. 20
1. A norma dell'art. 4, comma terzo della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 1997-1999 nel testo allegato alla presente legge.
Art. 21
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale saràpubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emila-Romagna, Bologna, 24 aprile 1997 ANTONIO LA FORGIA

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