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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 12

ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI COLLEGAMENTO PRESSO LE SEDI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

(Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 2
Indennità
1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 1, art. 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfetario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, e ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

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