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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 12

ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI COLLEGAMENTO PRESSO LE SEDI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

(Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a L.800.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità con i fondi, a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997-1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 3 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1997 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1997, dopo l'entrata in vigore della legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999" e della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per gli esercizi successivi all'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

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