LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT (L.R. 4 APRILE 1985, N. 11; L.R. 10 APRILE 1995, N. 29; L.R. 25 AGOSTO 1986, N. 30; L.R. 22 AGOSTO 1994, N. 37)
(Legge di modifica agli
artt. 3, 7 bis, 8, 10, 11, 12 e 14 della L.R. 4 aprile 1985 n. 11 abrogata da L.R. 13/99;
art. 13 della L.R. 10 aprile 1995 n. 29;
artt. 5 e 9 della L.R. 25 agosto 1986 n. 30 abrogata da L.R. 13/2000;
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997
Art. 1
Modifiche alla L.R. 4 aprile 1985, n. 11
1.
Dopo il primo comma dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 1985, concernente "Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche", è aggiunto il seguente comma:
2.
Dopo l'art. 7 della L.R. n. 11 del 1985 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 7 bis
1. La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi di Consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di Consorzi fidi operanti anche in altri settori economici.
2. I criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da assegnare sono fissati in sede di approvazione del piano triennale di cui all'art. 8."
3.
L'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985 è così sostituito:
"Art. 8
Piano triennale e programma annuale
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale degli interventi di promozione delle attività teatrali, musicali cinematografiche ed audiovisive.
2. Il programma annuale degli interventi è approvato dalla Giunta, sulla base delle domande presentate in conformità con le indicazioni contenute nel piano triennale.
3. La Giunta formula il piano triennale ed il programma annuale previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di cui all'art. 9."
4.
L'art. 10 della L.R. n. 11 del 1985 è così sostituito:
"Art. 10
Presentazione delle domande
1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, emana apposite direttive per la presentazione delle domande.
2. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i programmi si riferiscono.
3. Copia delle domande di cui al comma precedente va inoltrata anche alle Province interessate.
4. Le Province, entro il 30 ottobre, esprimono le proprie motivate valutazioni con particolare riferimento all'incidenza dei progetti sulla organizzazione culturale negli ambiti territoriali di competenza."
5.
Al primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985 le parole
"del Consiglio regionale"
sono sostituite dalle parole"della Giunta regionale".
7.
Sono abrogati l'art. 12 ed il quarto comma dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 1985.