LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT (L.R. 4 APRILE 1985, N. 11; L.R. 10 APRILE 1995, N. 29; L.R. 25 AGOSTO 1986, N. 30; L.R. 22 AGOSTO 1994, N. 37)
(Legge di modifica agli
artt. 3, 7 bis, 8, 10, 11, 12 e 14 della L.R. 4 aprile 1985 n. 11 abrogata da L.R. 13/99;
art. 13 della L.R. 10 aprile 1995 n. 29;
artt. 5 e 9 della L.R. 25 agosto 1986 n. 30 abrogata da L.R. 13/2000;
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997
Art. 3
Modifiche alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30
1.
Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 30 del 1986, concernente "Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attivitàmotorie e ricreative nel tempo libero", è così sostituito:
"1. La Regione finanzia progetti di iniziativa pubblica e privata mediante contributi in conto capitale o in conto interessi, questi ultimi anche in forma attualizzata:
a) per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico;
b) per l'acquisto o la locazione anche finanziaria di attrezzature ad uso sportivo o ricreativo."