Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 4
1.
L'art. 8 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituito:
"Art. 8
Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza
1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione assegna annualmente:
a) premi per iniziative culturali;
b) premi di studio.
2. I premi di cui alla lettera a) riguardano iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, che vengono attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli.
3. I premi di cui alla lettera b) riguardano la partecipazione di giovani residenti in Emilia-Romagna, particolarmente meritevoli, a corsi di perfezionamento o a programmi di studio e ricerca tenuti da qualificate istituzioni pubbliche o private operanti in Italia e all'estero nel settore artistico-culturale.
4. Per l'assegnazione dei premi la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia di compensi agli organi collegiali.
5. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.
6. I soggetti vincitori dei premi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo."
2.
Il comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituito:
"5. I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutivitàdella delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione.".
3.
Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1994 sono aggiunte le seguenti lettere:
"c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali; d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge.".
4.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituita:
"c) soggetti pubblici e privati.".
5.
Dopo l'art. 4 della L.R. n. 37 del 1994 viene inserito il seguente articolo:
"Art. 4 bis
Interventi strutturali e finanziari
1. La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attivitàdi cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.
2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, nella misura e con le procedure definite nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3.".
6.
All'art. 9 della L.R. n. 37 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Gli interventi di cui all'art. 4 bis, comma 1, possono realizzarsi in forma diretta, secondo le medesime procedure di cui all'art. 7 della presente legge, ovvero attraverso la concessione di contributi, in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, a soggetti pubblici e privati, secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985, cos젣ome modificato dall'art. 54 della L.R. n. 7 del 1995.
7. I contributi di cui all'art. 4 bis, comma 2 possono essere conferiti, anche per il tramite di soggetti convenzionati, ai soggetti individuati con le modalitè e i criteri definiti nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3 in unica soluzione anticipata dietro presentazione della prescritta documentazione.
8. I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura.".

Espandi Indice