LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT (L.R. 4 APRILE 1985, N. 11; L.R. 10 APRILE 1995, N. 29; L.R. 25 AGOSTO 1986, N. 30; L.R. 22 AGOSTO 1994, N. 37)
(Legge di modifica agli
artt. 3, 7 bis, 8, 10, 11, 12 e 14 della L.R. 4 aprile 1985 n. 11 abrogata da L.R. 13/99;
art. 13 della L.R. 10 aprile 1995 n. 29;
artt. 5 e 9 della L.R. 25 agosto 1986 n. 30 abrogata da L.R. 13/2000;
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997
Art. 6
Norme transitorie e finali
1. Per l'esercizio 1997 la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, provvede con proprio atto ad integrare i programmi triennali vigenti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 37 del 1994 e dall'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte dalla presente legge.