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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 6
Norme transitorie e finali
1. Per l'esercizio 1997 la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, provvede con proprio atto ad integrare i programmi triennali vigenti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 37 del 1994 e dall'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte dalla presente legge.

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