LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT (L.R. 4 APRILE 1985, N. 11; L.R. 10 APRILE 1995, N. 29; L.R. 25 AGOSTO 1986, N. 30; L.R. 22 AGOSTO 1994, N. 37)
(Legge di modifica agli
artt. 3, 7 bis, 8, 10, 11, 12 e 14 della L.R. 4 aprile 1985 n. 11 abrogata da L.R. 13/99;
art. 13 della L.R. 10 aprile 1995 n. 29;
artt. 5 e 9 della L.R. 25 agosto 1986 n. 30 abrogata da L.R. 13/2000;
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 1 e 5 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.