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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Dopo il primo comma dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 1985, concernente "Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche", è aggiunto il seguente comma:
"Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può concedere contributi in conto capitale fino a un massimo del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'Istituto di credito concedente.".
2.
Dopo l'art. 7 della L.R. n. 11 del 1985 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 7 bis
1. La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi di Consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di Consorzi fidi operanti anche in altri settori economici.
2. I criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da assegnare sono fissati in sede di approvazione del piano triennale di cui all'art. 8."
3.
L'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985 è così sostituito:
"Art. 8
Piano triennale e programma annuale
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale degli interventi di promozione delle attività teatrali, musicali cinematografiche ed audiovisive.
2. Il programma annuale degli interventi è approvato dalla Giunta, sulla base delle domande presentate in conformità con le indicazioni contenute nel piano triennale.
3. La Giunta formula il piano triennale ed il programma annuale previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di cui all'art. 9."
4.
L'art. 10 della L.R. n. 11 del 1985 è così sostituito:
"Art. 10
Presentazione delle domande
1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, emana apposite direttive per la presentazione delle domande.
2. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i programmi si riferiscono.
3. Copia delle domande di cui al comma precedente va inoltrata anche alle Province interessate.
4. Le Province, entro il 30 ottobre, esprimono le proprie motivate valutazioni con particolare riferimento all'incidenza dei progetti sulla organizzazione culturale negli ambiti territoriali di competenza."
5.
Al primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985 le parole
"del Consiglio regionale"
sono sostituite dalle parole
"della Giunta regionale".
7.
Art. 2
1.
Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 29 del 1995, concernente "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia- Romagna", è soppressa la frase
"e per un periodo comunque non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge".
Art. 3
1.
Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 30 del 1986, concernente "Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attivitàmotorie e ricreative nel tempo libero", è così sostituito:
"1. La Regione finanzia progetti di iniziativa pubblica e privata mediante contributi in conto capitale o in conto interessi, questi ultimi anche in forma attualizzata:
a) per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico;
b) per l'acquisto o la locazione anche finanziaria di attrezzature ad uso sportivo o ricreativo."
2.
Il comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 30 del 1986 è così sostituito:
"4. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 5 e dall'art. 6, l'elenco delle iniziative da finanziare è approvato dalla Giunta regionale, secondo le modalità fissate nel relativo programma di settore di cui all'art. 3.".
Art. 4
1.
L'art. 8 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituito:
"Art. 8
Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza
1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione assegna annualmente:
a) premi per iniziative culturali;
b) premi di studio.
2. I premi di cui alla lettera a) riguardano iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, che vengono attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli.
3. I premi di cui alla lettera b) riguardano la partecipazione di giovani residenti in Emilia-Romagna, particolarmente meritevoli, a corsi di perfezionamento o a programmi di studio e ricerca tenuti da qualificate istituzioni pubbliche o private operanti in Italia e all'estero nel settore artistico-culturale.
4. Per l'assegnazione dei premi la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia di compensi agli organi collegiali.
5. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.
6. I soggetti vincitori dei premi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo."
2.
Il comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituito:
"5. I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutivitàdella delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione.".
3.
Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1994 sono aggiunte le seguenti lettere:
"c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali; d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge.".
4.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituita:
"c) soggetti pubblici e privati.".
5.
Dopo l'art. 4 della L.R. n. 37 del 1994 viene inserito il seguente articolo:
"Art. 4 bis
Interventi strutturali e finanziari
1. La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attivitàdi cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.
2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, nella misura e con le procedure definite nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3.".
6.
All'art. 9 della L.R. n. 37 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Gli interventi di cui all'art. 4 bis, comma 1, possono realizzarsi in forma diretta, secondo le medesime procedure di cui all'art. 7 della presente legge, ovvero attraverso la concessione di contributi, in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, a soggetti pubblici e privati, secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985, cos젣ome modificato dall'art. 54 della L.R. n. 7 del 1995.
7. I contributi di cui all'art. 4 bis, comma 2 possono essere conferiti, anche per il tramite di soggetti convenzionati, ai soggetti individuati con le modalitè e i criteri definiti nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3 in unica soluzione anticipata dietro presentazione della prescritta documentazione.
8. I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura.".
Art. 5
Celebrazioni verdiane
1. Le iniziative culturali riguardanti il centenario della morte di Giuseppe Verdi sono realizzate direttamente dalla Regione secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. n. 37 del 1994.
Art. 6
Norme transitorie e finali
1. Per l'esercizio 1997 la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, provvede con proprio atto ad integrare i programmi triennali vigenti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 37 del 1994 e dall'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte dalla presente legge.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 1 e 5 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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