Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di rendere l'azione di programmazione, progettazione e governo delle istituzioni globalmente aderente alle esigenze poste dallo sviluppo dei sistemi agricolo-alimentari regionali.
2. A tal fine la presente legge:
a) organizza, con i criteri di cui all'
art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura ripartendole fra la Regione, le Province e le Comunità montane;
b) disciplina gli strumenti della programmazione e pianificazione nonché le forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate;
c) uniforma e semplifica le procedure inerenti alla concessione degli incentivi e all'erogazione di servizi;
d) disciplina il trasferimento alle Province delle strutture organizzative regionali decentrate e del relativo personale.
Titolo I
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Funzioni riservate alla Regione
1. Sono di competenza della Regione:
a) la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali a scala regionale;
b) il coordinamento delle funzioni;
c) la ripartizione tra Province e Comunità montane delle disponibilità finanziarie;
d) la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti nonché gli interventi di livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento con le politiche nutrizionali;
e) il riparto tra gli istituti di credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei criteri e dei parametri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
f) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo, nonché, d'intesa con le Province, le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
g) la disciplina generale in materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme organizzative, nonché le relative funzioni di rilievo regionale specificate con apposito atto;
h) la definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni;
i) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;
l) l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonché la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;
m) le attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
n) le autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale, fatto salto quanto previsto dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 3;
o) le funzioni, comprese la vigilanza e tutela, in ordine a enti o aziende a carattere regionale;
p) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.
Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunità montane
1. Le Province e le Comunità montane, le prime limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, esercitano, in materia di agricoltura, tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 e di quelle riservate alle sole Province ai sensi del comma 2.
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;
b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine;
d) gli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali, ivi compresa la vigilanza e tutela, fermo restando quanto disposto dalla
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 (ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione), e successive modifiche ed integrazioni;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;
f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale nonché dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;
h) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
i) le attività di assistenza tecnica e divulgazione di livello provinciale nonché la realizzazione delle relative azioni comuni;
l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.
l bis) le funzioni amministrative non comprese nella lettera g) del comma 1 dell'art. 2.
Art. 4
Direttive regionali
1. Le Province e le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative loro spettanti ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.
2. Gli enti di cui al comma 1 debbono attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento di funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni.
Art. 5
Adempimenti sostitutivi
1. L'amministrazione regionale può sostituirsi alla Provincia o alla Comunità montana in caso di persistente inattività nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, allorquando vi sia pregiudizio per l'osservanza degli obblighi imposti alla Regione dalla legge dello Stato o dall'Unione Europea. A tale fine la Giunta regionale invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione della Regione.
Art. 6
Programmi operativi annuali e pluriennali
1. La Giunta regionale, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, stabilisce, relativamente ai fondamentali settori di intervento ovvero in base a moduli di intervento integrato territoriale, una suddivisione previsionale delle risorse tra Province e Comunità montane, sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti.
2. Il riparto previsionale viene comunicato agli enti, i quali provvedono, nel rispetto della programmazione regionale e provinciale, alla individuazione degli obiettivi, alla armonizzazione delle procedure e, se necessario, a formulare programmi operativi annuali o pluriennali.
3. Nella suddivisione delle risorse di cui al comma 1 la Giunta può tenere conto, ove prevedibile, di ulteriori disponibilità di fondi in via di assegnazione. Detti fondi possono essere oggetto di una programmazione la cui efficacia resta condizionata all'effettiva assegnazione.
4. La Provincia coordina e redige i programmi operativi, d'intesa, per le aree di loro competenza, con le Comunità montane.
Art. 7
Riparto dei fondi e gestione della spesa
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio e sulla base degli stanziamenti definitivi in essa previsti, provvede al riparto fra Province e Comunità montane dei fondi effettivamente disponibili, assumendo contestualmente i relativi impegni contabili.
2. Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a carattere pluriennale, il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
3. Gli enti sono tenuti ad utilizzare i fondi loro ripartiti per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari entro i termini di cui all'
art. 72 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 (norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna), e successive modifiche e integrazioni. Si considerano utilizzati esclusivamente i fondi per i quali siano stati assunti, entro il predetto termine, atti formali di concessione delle provvidenze con esplicito riferimento all'atto regionale che dispone il riparto dei fondi.
4. Per le funzioni che comportano erogazione ai beneficiari finali di contributi diversi dai contributi in conto interessi o in annualità ancorché erogabili in forma attualizzata, i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale ai bilanci degli enti e sono erogati agli stessi con le modalità definite dai singoli atti di riparto in modo da assicurare una adeguata disponibilità di cassa in relazione alla tipologia dei singoli interventi. Gli enti provvedono all'iscrizione delle relative entrate e spese secondo quanto stabilito dall'
art. 30 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La mancata utilizzazione dei fondi nei termini e con le modalità di cui al comma 3 comporta la decadenza degli enti dalla possibilità di utilizzare i relativi finanziamenti e l'obbligo per la Regione di ridurre l'assegnazione disposta all'importo effettivamente utilizzato. I fondi non utilizzati, ove non ancora erogati agli enti, costituiscono economia di spesa con riferimento al bilancio regionale. Gli enti sono conseguentemente tenuti ad eliminarli dalle proprie scritture contabili. Ove sia già intervenuta l'erogazione agli enti, detti fondi devono essere restituiti alla Regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
Art. 8
Contributi in conto interessi e annualità
1. Per le funzioni che comportano la erogazione di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui, nonché per i contributi in annualità, sia che l'erogazione avvenga in rate costanti sia che avvenga in unica soluzione in forma attualizzata, i fondi ripartiti permangono nel bilancio della Regione e le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione medesima agli istituti di credito.
2. Gli enti rilasciano il nulla osta alla stipulazione del mutuo agevolato entro il termine di cui all'
art. 72 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, decorrente dall'atto formale della Regione di riparto dei fondi.
3. La concessione dei contributi da parte degli enti è subordinata alla effettiva stipula del contratto di mutuo. Il provvedimento assunto dagli enti deve dare atto che i contributi concessi fanno carico all'impegno assunto dalla Regione con l'atto di riparto.
4. La Regione provvede alla liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento sulla base degli atti definitivi di concessione e della documentazione probatoria dell'avvenuta stipula dei prestiti e mutui agevolati.
5. Gli enti sono tenuti a verificare che i provvedimenti di concessione siano contenuti nei limiti delle risorse loro ripartite. Qualora l'onere a carico della Regione sia soggetto a fluttuazioni in conseguenza delle variazioni del valore dei tassi, gli enti devono attenersi alle specifiche direttive regionali emanate al fine di evitare il superamento delle disponibilità finanziarie.
6. Gli enti sono tenuti ad inviare alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno i provvedimenti definitivi di concessione dei contributi sui prestiti e mutui agevolati.
Art. 9
Finanziamenti a Province e a Comunità montane senza specifico vincolo di destinazione
1. Le Province e le Comunità montane dispongono la concessione dei contributi, ad esclusione di quelli in conto interessi o in annualità, senza vincolo specifico di destinazione nell'ambito delle seguenti disposizioni:
a) lett. a) del comma primo dell'art. 2 e artt. 3, 4 e 5
della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 (potenziamento delle strutture produttive zootecniche), e successive modificazioni;
b) artt. 2 e 5
della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 (provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola), e successive modificazioni;
d) lettere c), e) ed f) del comma secondo dell'art. 4 e art.5 della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30 (incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano), e successive modificazioni.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio regionale, appositi fondi distinti in specifici capitoli nel rispetto della classificazione economico-funzionale della spesa, alla cui dotazione si provvede esclusivamente con finanziamenti propri della Regione.
3. Il Consiglio regionale con propria deliberazione fissa annualmente i criteri di riparto dei suddetti fondi alle Province e alle Comunità montane. L'utilizzazione delle somme attribuite avviene nel rispetto dell'art. 7.
4. La legge finanziaria regionale può autorizzare annualmente finanziamenti alle Province e alle Comunità montane per la gestione di ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura previsti dalle leggi regionali vigenti, disponendo contestualmente l'istituzione di appositi fondi secondo le modalità previste dal comma 2. Resta fermo che detti enti attuano gli interventi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nelle relative leggi di riferimento e delle disposizioni comunitarie in vigore.
Art. 10
Rendicontazione
1. Le Province e le Comunità montane sono tenute a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Giunta regionale:
a) una relazione sull'attività svolta;
b) la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'amministrazione regionale emana indirizzi affinché, ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, sia garantita l'uniformità dei dati e la loro lettura anche attraverso sistemi informatizzati.
3. La mancata presentazione della rendicontazione di cui alla lett. b) del comma 1 comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie in corso e l'assegnazione da parte della Giunta regionale di un termine, non superiore a tre mesi, decorso il quale le somme non erogate possono essere destinate ad incrementare le disponibilità degli altri enti.
Art. 11
Coordinamento tra Regione ed enti locali
1. Al fine di assicurare uniforme applicazione ai provvedimenti comunitari e la coordinata partecipazione degli enti locali alla elaborazione dei principali atti di competenza regionale è istituito il Comitato di coordinamento, composto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, che lo presiede, e dai Presidenti delle Province e delle Comunità montane o loro delegati.
2. Al fine di conseguire il più efficace raccordo operativo tra Regione ed Enti locali la Giunta regionale istituisce un Comitato tecnico-amministrativo, composto dai dirigenti competenti in materia di agricoltura della Regione e delle Province, e ne disciplina il funzionamento. Detto comitato assume iniziative per la semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente legge.
3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Titolo II
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 12
Programmazione regionale
1. Per i fini di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2, la Regione indica gli obiettivi generali di programmazione relativi al settore agricolo attraverso il Piano Territoriale Regionale.
2. La Regione predispone, sulla base degli indirizzi nazionali e comunitari, il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale che individua le azioni prioritarie per il settore agricolo in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Territoriale Regionale.
3. Il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale persegue in particolare le seguenti finalità:
a) assicurare competitività ed efficienza ai sistemi produttivi agroalimentari della regione;
b) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli agricoltori;
c) sviluppare azioni volte alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità dei prodotti e alla loro valorizzazione sui mercati;
d) promuovere lo sviluppo e la qualificazione degli strumenti di auto-organizzazione dei produttori e di quelli interprofessionali per rafforzare la capacità di governo dei processi di filiera;
e) favorire la permanenza dei giovani in agricoltura;
f) promuovere lo sviluppo rurale per una gestione equilibrata del territorio, per la difesa dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio agrario;
g) favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate.
4. Il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale è approvato secondo la procedura prevista dall'
art. 3 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 (disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale), ed è recepito dal Programma Regionale di Sviluppo di cui al medesimo art. 3. Qualora il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale assuma determinazioni di specifica rilevanza territoriale non previste o non compatibili con le determinazioni del Piano Territoriale Regionale, è adottato come proposta di variante allo stesso secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
Art. 13
Programmazione provinciale
1. Le Province sviluppano le indicazioni programmatiche relative al settore agricolo attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'
art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 (norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della
legge 8 giugno 1990, n. 142 , e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), con particolare riferimento a:
a) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche socio-strutturali, economiche e territoriali;
b) gli obiettivi prioritari del comparto agro-alimentare e le prospettive di evoluzione del settore agricolo in rapporto alle dinamiche degli altri settori economici, a quelle sociali e dei servizi;
c) gli obiettivi prioritari rivolti a favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate;
d) le relazioni dell'agricoltura con le politiche e le norme riguardanti la tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e del suolo.
3. Le Province possono adottare ulteriori strumenti di programmazione previsti da specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali per il settore agricolo, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 6 del 1995.
Titolo III
FORME DI CONSULTAZIONE
Art. 14
Consulta agricola regionale
1. È costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:
a) alle linee generali di politica agricola;
b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;
c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;
d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi al settore;
f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con decreto del Presiedente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della Regione.
Titolo IV
NORME PROCEDURALI E SANZIONATORIE
Art. 15
Ammissione alle provvidenze e procedure
1. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri predefiniti ai sensi dell'
art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell'
art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 (norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).
2. L'atto che disciplina le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai benefici di cui al comma 1 può prevedere l'offerta di modelli incentivanti costituiti dalla facoltà di presentare più domande fra loro subordinate secondo un ordine di priorità predeterminato dall'amministrazione. La domanda subordinata acquista efficacia nel momento in cui la domanda che precede nell'ordine di priorità prefissato risulti non accolta per carenza di disponibilità finanziaria. Il richiedente che accede alla graduatoria subordinata decade comunque dalla graduatoria in cui era precedentemente inserito. Al verificarsi della condizione di carenza delle disponibilità finanziarie l'amministrazione dà idonea comunicazione in ordine allo stato delle graduatorie ai soggetti interessati.
3. La subordinazione di cui al comma 2 è consentita solamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che le domande abbiano ad oggetto finanziamenti aventi finalità analoghe e relativi allo stesso tipo di attività agricola;
b) che siano fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già presenti nella graduatoria scelta in via subordinata dal richiedente.
4. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente.
Art. 16
Validità della documentazione e condizioni di procedibilità delle domande
1. In applicazione dell'istituto dell'autocertificazione la documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purché non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione. A tale fine nelle ulteriori domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonché dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità, fatta salva comunque l'applicazione della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme). In particolare l'amministrazione utilizza gli strumenti di cui agli artt. 22 e 23 al fine di agevolare e semplificare la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
2. L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, prima del formale atto d'impegno dell'amministrazione non preclude la concessione dei contributi, purché intervenga successivamente alla presentazione delle domande.
3. La realizzazione di opere ed acquisti successivamente alla presentazione della domanda non comporta impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione nè da diritto a precedenze o priorità.
Art. 17
Provvidenze contributive
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, l'amministrazione può erogare acconti fino al settanta per cento del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori o delle attività, sottoscritta dal beneficiario.
Art. 18
Revoche e sanzioni
1. L'ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse, salva l'applicazione dell'art. 19 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione di contributi.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi.
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.
4. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.
Art. 19
Vincoli di destinazione
1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.
2. L'amministrazione concedente può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono ridotte in proporzione al periodo per il quale i beni non sono stati destinati all'uso previsto.
Art. 20
Gestione degli interventi
1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, gli enti competenti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi definiti dagli uffici competenti.
2. Gli enti competenti possono inoltre stipulare convenzioni con le organizzazioni professionali del settore agricolo per l'utilizzo delle informazioni e dei dati in loro possesso utili per l'esercizio dell'attività amministrativa.
Art. 21
Esercizio delle funzioni di controllo
1. La Regione può istituire un elenco, eventualmente suddiviso in sezioni specializzate, di tecnici esperti che possono essere utilizzati dagli enti di cui agli articoli 2 e 3 ad integrazione delle proprie strutture preposte all'esercizio delle funzioni di controllo relative all'applicazione di disposizioni, anche dell'Unione europea, in materia di benefici all'attività agricola e di regolazione delle produzioni.
2. Nell'elenco possono essere inseriti, su loro richiesta, i dipendenti della Regione, delle Province, delle Comunità montane e di altre amministrazioni pubbliche, nonché tecnici iscritti in albi professionali attinenti all'esercizio delle funzioni.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di iscrizione, nonché i compensi da corrispondere agli esperti non dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.
4. La richiesta di iscrizione comporta l'impegno ad attenersi alle condizioni di cui al comma 3 e l'autorizzazione al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali strettamente inerenti alle funzioni previste dal presente articolo. Ogni variazione delle condizioni e dei compensi fissati dalla Giunta regionale deve essere comunicata all'iscritto nell'elenco regionale che ne sia interessato.
5. L'iscritto può, in ogni momento, presentare istanza scritta di cancellazione dall'elenco. La cancellazione viene disposta d'ufficio a decorrere dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, salvo il rispetto degli impegni precedentemente assunti dall'interessato.
6. La Regione può promuovere e realizzare attività formative onde consentire ai tecnici iscritti nell'elenco regionale di acquisire specifici elementi di qualificazione e aggiornamento connessi all'attività di controllo.
Titolo V
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE
Art. 22
Sistema Informativo Agricolo Regionale
1. Il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
2. Il Sistema Informativo Agricolo Regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.
3. Il SIAR realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema Informativo Regionale (SIR).
Art. 23
Avviamento e gestione della banca dati
1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli enti locali.
2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.
3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.
4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.
5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.
Titolo VI
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE E DEI BENI
Comando funzionale e sperimentazione organizzativa
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi Provinciali Agricoltura è posto in comando funzionale presso le corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di cui all'art. 25, permane nell'organico regionale.
(1)
2. Al fine della concreta integrazione delle strutture organizzative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e le Province interessate definiscono, d'intesa, un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante adeguamento della struttura organizzativa regionale.
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante mobilità.
3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa, delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in applicazione delle intese di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di trasferimento del personale ... , in ciascuna Provincia è realizzata una sperimentazione organizzativa che, con il più adeguato impiego dei fattori di innovazione e semplificazione amministrativa, sviluppo delle risorse umane e interventi formativi, assicuri il miglioramento qualitativo dei servizi erogati all'utenza.
5. La sperimentazione è realizzata con un progetto regionale il quale individua almeno due ambiti provinciali da sottoporre ad uno specifico monitoraggio dell'esperienza e dei risultati, mediante l'istituzione da parte della Giunta regionale di un "Osservatorio qualità", aperto, su indicazione delle Province, anche a rappresentanti delle associazioni agricole.
6. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalità stabilite nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito dalla Regione per il proprio personale.
Trasferimento del personale alle Province
1. Il personale regionale in servizio presso i Servizi Provinciali Agricoltura è trasferito alle Province con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.
2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate Servizi Provinciali Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.
4. Le Province e le Comunità montane, attraverso convenzioni, regolano l'utilizzo da parte delle Comunità montane delle unità di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse finanziarie.
Diritti del personale trasferito
abrogato
Spese per il personale trasferito
abrogato
Beni per l'esercizio delle funzioni
1. I beni mobili ed immobili utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni di competenza di Province e di Comunità montane ai sensi della presente legge sono assegnati alle Province competenti per territorio.
2. Il Presidente della Regione provvede con decreto all'individuazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, dei quali è redatto apposito inventario, d'intesa con gli enti interessati. I beni mobili sono trasferiti in proprietà alla Provincia la quale succede altresì nei rapporti attivi e passivi relativi agli immobili.
3. Gli oneri relativi ai beni immobili assegnati alle Province e alle Comunità montane sono a carico della Regione per il tempo in cui detti beni sono destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
3 bis. Sono altresì a carico della Regione gli oneri relativi ai beni immobili o alle porzioni di beni immobili utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio di funzioni di competenza di Province e Comunità montane in sostituzione dei beni immobili assegnati dalla Regione. In ogni caso tale importo non dovrà superare l'importo originariamente assegnato a norma del comma 3.
4. I beni immobili sono vincolati all'esclusivo esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. La loro diversa utilizzazione deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.
5. Gli archivi ed i documenti relativi alle funzioni di cui alla presente legge vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, alle Province e alle Comunità montane secondo le rispettive competenze.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29
Collaborazione amministrativa
1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a scambiarsi notizie, dati statistici e informazioni utili per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.
2. La Regione può avvalersi, previa intesa, degli uffici delle Province per lo svolgimento coordinato delle funzioni di cui alle lettere g) e i) del comma 1 del dell'art. 2.
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative in materia di agricoltura precedentemente delegate agli enti locali sono esercitate secondo le competenze individuate dalla presente legge.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, i procedimenti in corso alla entrata in vigore della presente legge sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli artt. 2 e 3.
3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ed in deroga al comma 2, i procedimenti in corso di natura finanziaria che comportano l'erogazione di somme ai beneficiari sono conclusi dagli enti competenti in base alla legislazione vigente fino all'entrata in vigore della presente legge. I procedimenti non conclusi entro il 31 dicembre 1999 sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli artt. 2 e 3.
4. Le funzioni già delegate ai Comuni dalle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 30 (norme per la produzione di sementi di piante allogame), e 28 luglio 1982, n. 34 (norme sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini dalla difesa fitosanitaria), sono attribuite alle Province e alle Comunità montane ai sensi dell'art. 3.
5. Restano ferme le funzioni già attribuite alla Regione dalle leggi di cui al comma 4.
Art. 31
Norme in materia di bonifica e enti di bonifica
1. Rimane fermo quanto stabilito dalla
L.R. 2 agosto 1984, n. 42 (nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32
Spese per il Sistema Informativo Agricolo Regionale
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente "Spese per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale" e "Impianto di un sistema informativo agricolo regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'
art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'
art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9 la Regione fa fronte nel modo seguente:
b) mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai sensi dell'
art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 per gli interventi previsti:
2. Per fare fronte alle spese previste
al comma 3 bis dell'art. 24 e agli artt. 27 e 28, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'
art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 34
Abrogazioni
1. La
L.R. 27 agosto 1983, n. 34 (Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei Piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 30.
2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
della L.R. 30 agosto 1982, n. 42 (organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli).