Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 1
Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di rendere l'azione di programmazione, progettazione e governo delle istituzioni globalmente aderente alle esigenze poste dallo sviluppo dei sistemi agricolo-alimentari regionali.
2. A tal fine la presente legge:
a) organizza, con i criteri di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno (ordinamento delle autonomie locali), l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura ripartendole fra la Regione, le Province e le Comunità montane;
b) disciplina gli strumenti della programmazione e pianificazione nonchè le forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate;
c) uniforma e semplifica le procedure inerenti alla concessione degli incentivi e all'erogazione di servizi;
d) disciplina il trasferimento alle Province delle strutture organizzative regionali decentrate e del relativo personale.

Espandi Indice