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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 11
Coordinamento tra Regione ed enti locali
1. Al fine di assicurare uniforme applicazione ai provvedimenti comunitari e la coordinata partecipazione degli enti locali alla elaborazione dei principali atti di competenza regionale è istituito il Comitato di coordinamento, composto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, che lo presiede, e dai Presidenti delle Province e delle Comunità montane o loro delegati.
2. Al fine di conseguire il più efficace raccordo operativo tra Regione ed Enti locali la Giunta regionale istituisce un Comitato tecnico-amministrativo, composto dai dirigenti competenti in materia di agricoltura della Regione e delle Province, e ne disciplina il funzionamento. Detto comitato assume iniziative per la semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente legge.
3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

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