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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 13
Programmazione provinciale
1. Le Province sviluppano le indicazioni programmatiche relative al settore agricolo attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 (norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), con particolare riferimento a:
a) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche socio-strutturali, economiche e territoriali;
b) gli obiettivi prioritari del comparto agro- alimentare e le prospettive di evoluzione del settore agricolo in rapporto alle dinamiche degli altri settori economici, a quelle sociali e dei servizi;
c) gli obiettivi prioritari rivolti a favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate;
d) le relazioni dell'agricoltura con le politiche e le norme riguardanti la tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e del suolo.
2. Le Province possono altresì sviluppare la programmazione provinciale relativa al settore agricolo attraverso un piano di settore ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 1995, approvato con le procedure di cui all'art. 3, comma 13, della medesima L.R. n. 6 del 1995.
3. Le Province possono adottare ulteriori strumenti di programmazione previsti da specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali per il settore agricolo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 6 del 1995.

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