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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 15
Ammissione alle provvidenze e procedure
1. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri predefiniti ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 (norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).
2. L'atto che disciplina le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai benefici di cui al comma 1 può prevedere l'offerta di modelli incentivanti costituiti dalla facoltà di presentare più domande fra loro subordinate secondo un ordine di priorità predeterminato dall'amministrazione. La domanda subordinata acquista efficacia nel momento in cui la domanda che precede nell'ordine di priorità prefissato risulti non accolta per carenza di disponibilità finanziaria. Il richiedente che accede alla graduatoria subordinata decade comunque dalla graduatoria in cui era precedentemente inserito. Al verificarsi della condizione di carenza delle disponibilità finanziarie l'amministrazione dà idonea comunicazione in ordine allo stato delle graduatorie ai soggetti interessati.
3. La subordinazione di cui al comma 2 è consentita solamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che le domande abbiano ad oggetto finanziamenti aventi finalità analoghe e relativi allo stesso tipo di attività agricola;
b) che siano fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già presenti nella graduatoria scelta in via subordinata dal richiedente.
4. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente.

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