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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 16
Validità della documentazione e condizioni di procedibilità delle domande.
1. In applicazione dell'istituto dell'autocertificazione la documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purchè non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione. A tale fine nelle ulteriori domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonchè dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità, fatta salva comunque l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme). In particolare l'amministrazione utilizza gli strumenti di cui agli artt. 22 e 23 al fine di agevolare e semplificare la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
2. L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, prima del formale atto d'impegno dell'amministrazione non preclude la concessione dei contributi, purchè intervenga successivamente alla presentazione delle domande.
3. La realizzazione di opere ed acquisti successivamente alla presentazione della domanda non comporta impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione nè da diritto a precedenze o priorità.

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