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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 17
Provvidenze contributive
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, l'amministrazione può erogare acconti fino al settanta per cento del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori o delle attività, sottoscritta dal beneficiario.

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