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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 18
Revoche e sanzioni
1. L'ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse, salva l'applicazione dell'art. 19 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione di contributi.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi.
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonchè l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.
4. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

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