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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 2
Funzioni riservate alla Regione
1. Sono di competenza della Regione:
a) la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali a scala regionale;
b) il coordinamento delle funzioni;
c) la ripartizione tra Province e Comunità montane delle disponibilità finanziarie;
d) la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti nonchè gli interventi di livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento con le politiche nutrizionali;
e) il riparto tra gli istituti di credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei criteri e dei parametri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
f) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo, nonchè, d'intesa con le Province, le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
g) le funzioni riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
h) la definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni;
i) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;
l) l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonchè la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;
m) le attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
n) le autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale, fatto salto quanto previsto dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 3;
o) le funzioni, comprese la vigilanza e tutela, in ordine a enti o aziende a carattere regionale;
p) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

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