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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 21
Esercizio delle funzioni di controllo
1. La Regione può istituire un elenco, eventualmente suddiviso in sezioni specializzate, di tecnici esperti che possono essere utilizzati dagli enti di cui agli articoli 2 e 3 ad integrazione delle proprie strutture preposte all'esercizio delle funzioni di controllo relative all'applicazione di disposizioni, anche dell'Unione europea, in materia di benefici all'attività agricola e di regolazione delle produzioni.
2. Nell'elenco possono essere inseriti, su loro richiesta, i dipendenti della Regione, delle Province, delle Comunità montane e di altre amministrazioni pubbliche, nonchè tecnici iscritti in albi professionali attinenti all'esercizio delle funzioni.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di iscrizione, nonchè i compensi da corrispondere agli esperti non dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.
4. La richiesta di iscrizione comporta l'impegno ad attenersi alle condizioni di cui al comma 3 e l'autorizzazione al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali strettamente inerenti alle funzioni previste dal presente articolo. Ogni variazione delle condizioni e dei compensi fissati dalla Giunta regionale deve essere comunicata all'iscritto nell'elenco regionale che ne sia interessato.
5. L'iscritto può, in ogni momento, presentare istanza scritta di cancellazione dall'elenco. La cancellazione viene disposta d'ufficio a decorrere dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, salvo il rispetto degli impegni precedentemente assunti dall'interessato.
6. La Regione può promuovere e realizzare attività formative onde consentire ai tecnici iscritti nell'elenco regionale di acquisire specifici elementi di qualificazione e aggiornamento connessi all'attività di controllo.

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