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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 22
Sistema Informativo Agricolo Regionale
1. Il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
2. Il Sistema Informativo Agricolo Regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.
3. Il SIAR realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema Informativo Regionale (SIR).

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