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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione stipula con ciascuna Provincia una intesa con la quale è regolato il trasferimento alle Province del personale regionale che risulta assegnato ai Servizi Provinciali Agricoltura. Il personale residente in provincia diversa da quella di destinazione può richiedere di permanere nell'organico regionale rimanendo transitoriamente in posizione di comando presso la Provincia in cui presta servizio.
2. L'intesa di cui al comma 1 individua i dipendenti da trasferire e la decorrenza del trasferimento; essa concerne altresì le caratteristiche essenziali delle strutture organizzative e degli organici, espressi in volumi finanziari, necessari alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. Tale intesa individua inoltre un sistema dinamico per il mantenimento nel tempo di una efficace corrispondenza tra le funzioni svolte e gli oneri necessari per il relativo personale.
3. La decorrenza del trasferimento del personale è fissata dall'intesa entro i dodici mesi successivi dalla data della medesima, allo scopo di favorire il perseguimento delle finalità di integrazione e sperimentazione di cui all'art. 24.
4. Al trasferimento, ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 (disciplina del rapporto di impiego regionale), provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 specifica se il trasferimento è disposto per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura ai sensi della presente legge, ovvero in applicazione di quanto previsto al comma 7.
6. Il personale che a seguito dell'intesa di cui al comma 2 risulti eccedente rispetto alle esigenze della gestione a livello provinciale delle funzioni in materia di agricoltura, è collocato nell'organico regionale ridefinito ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31 (riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale).
7. Il personale di cui al comma 6 può essere trasferito consensualmente alle Province e alle Comunità montane per lo svolgimento di altre funzioni, nei limiti e con gli effetti economici previsti dalla legislazione regionale ed in particolare dal comma 2 dell'art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 (ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna).
8. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e successive modifiche ed integrazioni.
8. Sito esterno
impiego)
9. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 4, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate Servizi Provinciali Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.
10. Le Province e le Comunità montane regolano, attraverso convenzioni, l'utilizzo diretto da parte delle Comunità montane stesse del personale necessario per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura. Detto personale risponde funzionalmente alle Comunità montane.

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