Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 26
Diritti del personale trasferito
1. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 25 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata ed il trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e fatti altresì salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in quanto in vigore all'atto del trasferimento, e, comunque, fino al nuovo CCNL, nonchè gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle qualifiche. Tale personale conserva altresì, fino alla attribuzione degli incarichi disposta dalle Province, l'indennità relativa alla posizione ricoperta presso la Regione.
2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste all'art. 23 della L.R. n. 28 del 1993.
3. Il personale trasferito potrà, altresì, usufruire delle misure di particolare flessibilità previste, fino al 31 dicembre 1998, dalla normativa regionale di cui alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 (misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale.

Espandi Indice