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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 27
Spese per il personale trasferito
1. Gli oneri relativi al personale trasferito ai sensi dell'art. 25 sono rimborsati dalla Regione fino alla data in cui detto personale è impegnato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, fatta salva l'applicazione del sistema dinamico di cui al comma 2 del medesimo art. 25.
2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con modalità omogenee rispetto al complesso del personale regionale.

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