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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 28
Beni per l'esercizio delle funzioni
1. I beni mobili ed immobili utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni di competenza di Province e di Comunità montane ai sensi della presente legge sono assegnati alle Province competenti per territorio.
2. Il Presidente della Regione provvede con decreto all'individuazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, dei quali è redatto apposito inventario, d'intesa con gli enti interessati. I beni mobili sono trasferiti in proprietà alla Provincia la quale succede altresì nei rapporti attivi e passivi relativi agli immobili.
3. Gli oneri relativi ai beni immobili assegnati alle Province e alle Comunità montane sono a carico della Regione per il tempo in cui detti beni sono destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
4. I beni immobili sono vincolati all'esclusivo esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. La loro diversa utilizzazione deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.
5. Gli archivi ed i documenti relativi alle funzioni di cui alla presente legge vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, alle Province e alle Comunità montane secondo le rispettive competenze.

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