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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 3
Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunità montane
1. Le Province e le Comunità montane, le prime limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, esercitano, in materia di agricoltura, tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 e di quelle riservate alle sole Province ai sensi del comma 2.
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;
b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine;
d) gli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali, ivi compresa la vigilanza e tutela, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 (ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione), e successive modifiche ed integrazioni;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;
f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale nonchè dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;
h) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
i) le attività di assistenza tecnica e divulgazione di livello provinciale nonchè la realizzazione delle relative azioni comuni;
l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.

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